Informativa acconto IMU 2013
I.M.U. 2013
In base a quanto disposto dal DECRETO LEGGE N. 54 DEL 21/05/2013 il pagamento dell’acconto IMU con scadenza il 17 giugno 2013 è sospeso nei seguenti casi:
ALIQUOTE | 5,6 PER MILLE | Laboratori artigianali C3 |
6,6 PER MILLE | Studi professionali A10 | |
10,60 PER MILLE | Istituti di credito D5 - Edifici pubblici B4 |
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6,6 PER MILLE | Unità immobiliare (diversa dalla prima casa) ceduta in comodato d’uso gratuito ai familiare (padre – figlio) con registrazione dell’atto | |
8,6 PER MILLE | Aliquota base per tutti gli immobili diversi dai precedenti (altri fabbricati, aree edificabili) |
ESENZIONI | Immobili inagibili a causa del sisma – ESENZIONE TOTALE - |
Nuove attività di imprenditori individuali, di età inferiore ai 35 anni – ESENZIONE TOTALE - | |
Immobili inagibili per altre cause con dichiarazione di un tecnico autorizzato – ESENZIONE IN MISURA PARI AL 50% - |
Per quel che riguarda le modalità di pagamento dell’IMU 2013, sono state introdotte novità sostanziali. In particolare:
CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24 | 3912 | IMU su abitazione principale e pertinenze |
3916 | IMU su aree fabbricabili | |
3918 | IMU su altri fabbricati (esclusi quelli di categoria D) | |
3925 | IMU per gli immobili di categoria D – STATO – | |
3930 | IMU per gli immobili di categoria D – COMUNE - | |
CODICE ENTE | C 426 |
DICHIARAZIONE |
L’obbligo dichiarativo sorge soltanto nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato ai fini dell’ICI, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono conoscibili dal Comune: • gli immobili godono di riduzione d’imposta, è il caso dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, dei fabbricati di interesse storico o artistico, degli immobili per i quali il Comune ha deliberato riduzioni dell’aliquota; • gli immobili per i quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per determinare l’IMU • gli immobili che durante l’anno hanno perso o acquisito il diritto all’esenzione IMU I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. |